SEGRETERIA REGIONALE del FRIULI VENEZIA GIULIA

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La legge sul friulano impugnata davanti alla Corte Costituzionale: alcune considerazioni.

Com’è noto, nei giorni scorsi il Governo ha impugnato davanti alla Corte Costituzionale la legge regionale sul friulano, ritenendo che essa “oltre ad apparire in contrasto con numerosi principi costituzionali”, esorbiti dall’oggetto della legge e “prefiguri un regime di sostanziale bilinguismo e, per taluni aspetti di esclusività della lingua friulana”. Riferendosi alle norme sull’istruzione, il Governo contesta, tra l’altro, il meccanismo del cosiddetto silenzio - assenso e quello dell’obbligo per le scuole di garantire un’ora di friulano alla settimana per la durata dell’intero anno scolastico. Su questi ed altri aspetti della normativa si era espressa, a suo tempo, la Segreteria regionale dello SNALS - CONFSAL in sede di audizione presso la sesta Commissione permanente del Consiglio regionale ed anche sulla stampa, sollevando perplessità e suggerendo alcune soluzioni. In particolare sul meccanismo del silenzio - assenso il sindacato autonomo aveva criticato il fatto che i genitori, al momento dell’iscrizione, dovessero comunicare la loro intenzione di non avvalersi dell’insegnamento della lingua friulana, ritenendola una forzatura rispetto al dettato della legge n. 482 del 1999 e proponendo che gli interessati potessero manifestare la loro volontà semplicemente attraverso una scelta positiva o negativa. Inoltre lo SNALS - CONFSAL aveva sostenuto che l’obbligo di insegnare il friulano per l’intero anno scolastico finiva inevitabilmente per entrare in contrasto con l’autonomia delle istituzioni scolastiche, le quali possono organizzare l’orario delle singole discipline “in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale”, prevedendo, ad esempio, che le ore di friulano siano fatte anche solo nell’ambito di un quadrimestre. Anche l’obbligo delle scuole di garantire almeno un’ora di friulano alla settimana non appariva legittimo, per cui il sindacato suggerì di prevedere un orario curricolare minimo annuale di friulano che le scuole avrebbero potuto organizzare in modo autonomo. Ora che la normativa è stata impugnata innanzi alla Corte Costituzionale e posto che lo SNALS - CONFSAL del Friuli Venezia Giulia ha condiviso gli obiettivi generali della legge la quale, giova ricordarlo, va ad attuare la legge nazionale n. 482 del 1999, non si può non rilevare come le osservazioni ed i suggerimenti proposti dal sindacato avevano colto in pieno la particolare debolezza dei punti sopra esposti.

Il Segretario regionale
Giovanni Zanuttini
Udine, 26 febbraio 2008

Pubblicata la legge di tutela del friulano

La legge regionale n. 29 del 18 dicembre 2007, avente ad oggetto le “Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana”, è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia del 27 dicembre 2007. Come è noto, questa normativa interessa anche il mondo della scuola, in particolare negli articoli che vanno dal 12 al 19. Il testo qui consultabile, tratto dal sito ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, ha subito varie modifiche rispetto a quello iniziale, sul quale lo SNALS - CONFSAL si espresse a suo tempo. A tale proposito si veda l’articolo pubblicato sul Messaggero Veneto e riportato su questo sito. Alcune delle modifiche sono certamente migliorative, ma permangono ancora alcuni punti che suscitano perplessità come quello relativo al meccanismo di adesione delle famiglie o quello per cui l’insegnamento della lingua friulana va garantito per almeno un’ora alla settimana. In ogni caso, va evidenziato come, per dare concreta attuazione alla normativa, debbano essere ancora affrontate questioni fondamentali come quella dell’elenco dei docenti con competenze riconosciute per l’insegnamento del friulano e quella della definizione del piano applicativo di sistema della legge stessa. A questo riguardo la normativa prevede l’emanazione di appositi regolamenti regionali .

Il Segretario regionale SNALS - CONFSAL
Prof. Giovanni Zanuttini